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Uno dei costanti appuntamenti formativi firmati A.Giu.S. si è tenuto lo scorso 13 giugno 2015, presso la prestigiosa sede dell’Università Telematica Pegaso.
In questa occasione si è trattato un tema particolarmente delicato e di grande attualità: “il processo amministrativo telematico (cd. PAT) e le notifiche a mezzo pec”.
Il comitato scientifico dell’Associazione Giuristi Siciliani, da sempre attento alle problematiche che investono, anche e soprattutto, gli aspetti pratici della professione forense ha organizzato un importante momento di studio e di confronto tra gli operatori del settore, nonché una occasione privilegiata di riflessione sugli orientamenti recenti della giurisprudenza amministrativa sulla dibattuta questione concernente l’ammissibilità o meno del meccanismo della notificazione in via telematica, a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati (in mancanza dell’espressa autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a.).
I relatori, il Presidente del T.A.R. Sicilia – Palermo, Dott. Nicolò Monteleone, l’Avv. Francesco Stallone, l’Avv. Alessandro Ortolano e l’Avv. Francesco Leone, hanno disquisito sui contrapposti orientamenti giurisprudenziali che si sono formati negli ultimi mesi e sulla recentissima pronuncia del Consiglio di Stato che ha salutato con favore l’utilizzo del meccanismo della notificazione in via telematica, a mezzo pec dell’atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati (in mancanza dell’espressa autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a.).
Prima del “si” del Consiglio di Stato, infatti, un clima di incertezza era stato generato dalle contrapposte pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali.
Ed invero, secondo alcuni T.A.R. la notifica a mezzo pec doveva e deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata pur senza autorizzazione ai sensi dell’art. 52 c.p.a., la quale non può ritenersi ostativa atteso che la predetta norma si relaziona a forme “speciali” di notificazione, laddove il processo amministrativo, nella sua interezza tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico;
Secondo altri, invece, l’art. 46 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014 n. 114, nell’aggiungere all’art. 16 quater del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012 n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, L. 24 dicembre 2012 n. 228, un nuovo comma 3 bis, in base al quale “le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa”, avrebbe sancito l’inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati, in mancanza dell’espressa autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a.
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 28 maggio 2015, accogliendo il primo orientamento, ha ritenuto valida ed efficace la notifica a mezzo pec.
Secondo il Collegio, infatti, la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo pec atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la L. n. 53/1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della L. 12 novembre 2011 n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”.
Avv. Chiara Campanelli
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