Questo periodo di grande preoccupazione per la nostra salute, a causa della malattia provocata dal CORONAVIRUS, denominata “COVID-19”, ci induce spontaneamente alla formulazione della seguente domanda: “quali sono le tutele spettanti agli Avvocati che contraggono malattie”?
Proviamo a dare una risposta a questo interrogativo.
Cassa Forense ha adottato un apposito “REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA” (giusta Delibera del Comitato dei Delegati del 24 luglio 2015 e successive modificazioni – Approvato con condizioni, con nota Ministeriale del 25 settembre 2015 – G.U. Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2015), con il quale ha dettato la disciplina per la tutela assistenziale dell’Avvocato (clicca qui per la consultazione).
Più in particolare, all’articolo 1 del suddetto Regolamento sono state individuate le diverse tipologie di “Prestazioni” oggetto di tutela assistenziale, di seguito elencate:
- prestazioni in caso di bisogno;
- prestazioni a sostegno della famiglia;
- prestazioni a sostegno della salute;
- prestazioni a sostegno della professione;
- prestazioni per spese funerarie.
Potranno beneficiare di dette prestazioni soltanto gli iscritti alla cassa in regola con le comunicazioni reddituali prescritte.
Con riguardo alla risposta da fornire al nostro interrogativo, merita un approfondimento la disciplina relativa alle prestazioni a sostegno della salute, di cui alla Sezione III “Prestazioni a sostegno della salute” del suddetto Regolamento per l’erogazione dell’assistenza.
L’art. 10 “Tipologia” del Regolamento, individua esattamente quali sono le prestazioni a sostegno della salute oggetto di tutela da parte di Cassa Forense, ed invero esse consistono in:
a) copertura, con onere a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici;
b) le convenzioni con case di cura, istituti termali e cliniche odontoiatriche;
c) interventi di medicina preventiva;
d) polizze assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni;
e) convenzioni per l’attivazione di prestiti ipotecari vitalizi;
f) contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti
g) contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea.
I beneficiari della suddetta tutela oltre ad estendersi a tutti gli iscritti alla Cassa, si estende anche ai pensionati iscritti agli Albi, per le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d); ai pensionati non iscritti agli Albi, per le prestazioni di cui alla lettera e); ed ai titolari di pensioni a carico della Cassa, per le prestazioni di cui alle lettere f) e g) – (art. 11 Reg.).
Il medesimo Regolamento, inoltre, precisa in che la copertura, con onere in tutto o in parte a carico della Cassa, per i gravi eventi morbosi e per i grandi interventi chirurgici che colpiscono o cui è sottoposto l’iscritto, potrà essere estesa volontariamente da quest’ultimo, con onere a proprio carico e nei limiti e con le modalità nel tempo stabilite, per le eventuali prestazioni integrative nonché per i familiari conviventi (art. 12 Reg.).
A tal proposito si legge sul sito istituzionale di Cassa Forense, nella pagina dedicata alla “Copertura, con onere a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici”, al paragrafo “Polizza Vigente”, che: “Cassa Forense assicura a tutti gli iscritti, con onere a totale carico dell’Ente, una polizza sanitaria di base a copertura di gravi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici (per l’anno 2016 tale copertura assicurativa è garantita da Unisalute). Cassa Forense ha inoltre concordato con Unisalute la possibilità di estendere ai familiari conviventi degli iscritti, già coperti dalla polizza con premio a carico dell’Ente, dei pensionati di Cassa Forense cancellati dagli albi e ai superstiti titolari di pensione indiretta o reversibilità, con limite di età fissato a 90 anni, la copertura alla Tutela Sanitaria base mediante pagamento di un premio annuo a carico dell’interessato, per ogni componente del nucleo familiare. Ciascun iscritto alla Cassa, pensionato di Cassa Forense cancellato dagli albi o superstite titolare di pensione indiretta o reversibilità, può facoltativamente aderire e/o rinnovare il Piano sanitario integrativo per sé e per il proprio nucleo familiare. Ciascun iscritto alla Cassa, pensionato di Cassa Forense cancellato dagli albi o superstite titolare di pensione indiretta o reversibilità, può facoltativamente aderire e/o rinnovare il Piano sanitario integrativo per sé e per il proprio nucleo familiare. Per aderire a tale polizza, è necessario essere coperti dalla garanzia della polizza sanitaria base. L’adesione alla polizza sanitaria integrativa è consentita entro l’80° anno di età e il premio annuo da versare viene stabilito secondo la categoria di appartenenza (iscritto, coniuge o convivente more uxorio, figli e altri componenti).” (clicca qui).
Quali sono i gravi eventi morbosi e i grandi interventi chirurgici oggetto di tutela?
I Grandi Interventi chirurgici sono quelli elencati nell’apposita sezione di polizza vigente (Allegato A), così anche per i Gravi Eventi Morbosi (Allegato B).
In conclusione, le uniche prestazioni a sostegno della salute dell’Avvocato, con copertura totale o parziale a carico dell’Ente, sono soltanto i gravi eventi morbosi e i grandi interventi chirurgici.
Per le restanti prestazioni sopra elencate, Cassa Forense interviene tramite convenzioni, contributi o attraverso polizze.
Approfondimento a cura di Avv. Maria Saia