Le polizze obbligatorie per l’esercizio della professione

Il seguente articolo descrittivo dei nuovi requisiti per l’esercizio della professione in tema di assicurazioni anticipa una più precisa ed utile recensione di alcune polizze, convenzionate con Cassa Forense e non, che sarà pubblicata nelle prossime ore e al quale sarà allegato uno specchietto rappresentativo di alcune delle più evidenti differenze. 

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Il prossimo 11 Ottobre 2017 diventerà obbligatoria, per gli avvocati, la stipula di un contratto di assicurazione RC professionale nonché di una polizza infortuni personale e per i propri collaboratori e praticanti.

Poiché non sono tutti i colleghi ad essersi assicurati, a prescindere dagli obblighi di legge, e il possesso di tali polizze assurgerà a vero e proprio requisito per l’iscrizione all’albo, oggi proveremo a far conoscere le polizze di assicurazione per avvocati e, in un secondo momento, ad illustrare alcuni pro e i contro delle polizze più note.

R.C. Professionale

La polizza di responsabilità civile professionale tutela il patrimonio personale del professionista, nel caso in cui, a seguito di un errore professionale commesso dal medesimo avvocato (anche in caso di colpa grave), o per fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti o sostituti processuali, un cliente o un soggetto terzo formuli una richiesta di risarcimento per un danno, sia che esso sia di natura patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo o futuro.

I contratti di assicurazione prevedono che la polizza sia valida per tutte le richieste di risarcimento che dovessero pervenire all’assicurato durante il periodo di validità della polizza, e riferite a prestazioni professionali rese nel passato a partire dalla data di retroattività prevista dalla polizza.

Il D.M. 22 settembre 2016 (G.U. n.238 del 11.10.2016) prevede le retroattività illimitata per i sinistri causati dal professionista ma di cui quest’ultimo è venuto a conoscenza dal terzo nel corso di validità della polizza.

Il D.M. 22 settembre 2016 prevede tali requisiti per la polizza obbligatorie per gli avvocati nonché massimali (minimi a seconda del reddito) e franchigie, che non pregiudichino il diritto del danneggiato ad essere risarcito, e altre norme tra le quali quella che tutela il professionista e i propri eredi nei dieci anni successivi alla cessazione dell’attività professionale (c.d. clausola di assicurazione postuma).

La maggior parte delle polizze esaminate (tutte destinate all’esercizio della professione in forma individuale), negli ultimi mesi, sono state adeguate ai requisiti previsti dal D.M.

Polizza infortuni

La polizza infortuni è prevista per i legali, i collaboratori e i praticanti, per i quali, ovviamente, non sia già attiva la copertura Inail. Le garanzie riguardano tutti gli infortuni che possono capitare nello svolgere l’attività «o a causa o in occasione di essa» e possono comportare la morte o un’invalidità sia temporanea che permanente. Tra i rischi assicurati, anche quelli connessi agli spostamenti di lavoro. Molte polizze estendono la propria garanzia ad altri infortuni avvenuti al di fuori della propria attività professionale, come per esempio quelli occorsi durante il tempo libero.

Anche in questo caso, il D.M 22 settembre 2016 prevede dei massimali minimi che, tuttavia, possiamo dire essere inferiori rispetto alle normali polizze infortuni fino ad oggi comunemente in vendita e che, pertanto, in caso di adeguamento, comportano un premio di pagamento più contenuto e, in buona parte dei casi, inferiore alle euro 100,00 (anche per ottime polizze).

Può rivelarsi necessario precisare che i premi delle polizze pubblicizzate dalle compagnie assicuratrici concernono la copertura dagli infortuni di un unico beneficiario. Pertanto, nell’ipotesi di più soggetti collaboratori dello studio del singolo professionista, quest’ultimo dovrà stipulare una polizza che copra più beneficiari, il più delle volte, moltiplicando X volte il premio a seconda dei componenti dello studio.

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Può essere utile per i colleghi sapere che è possibile stipulare le due polizze (RC e infortuni) con due compagnie diverse e, in alcuni casi, presso gli stessi consulenti.

L’obbligatorietà per tutti e per coloro che sono iscritti all’albo da meno di 5 anni.

Il Codice deontologico forense prevede l’obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e al cliente gli estremi delle polizze sottoscritte (artt. 16, 27, 70), pena la sanzione dell’avvertimento.

Sotto il piano amministrativo, il regolamento sulla c.d. “continuità professionale” sanziona con la cancellazione l’avvocato che non abbia stipulato la polizza per la RC professionale.
La cancellazione non è prevista per chi fosse sprovvisto della polizza infortuni.

Per i colleghi iscritti da meno di cinque anni è prevista l’esenzione dai controlli, e dunque – secondo quella che è la nostra interpretazione – la non obbligatorietà della stipula delle polizze.

In conclusione, secondo una nostra interpretazione, tale obbligo non scatta per i colleghi iscritti all’albo da meno di anni 5 i quali non rischiano la cancellazione dall’albo ma rischiano di commettere illecito disciplinare punibile con la sanzione dell’avvertimento.

Il consiglio è, comunque, soprattutto a tutela della propria attività, quello di stipulare le polizze assicurative, le quali consentono una maggiore tranquillità all’avvocato e garantiscono il cliente.