SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11
concernente misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria
- PROCEDIMENTI CIVILI, PENALI, TRIBUTARI E MILITARI
- UDIENZE
Ai sensi dell’art. 1, co. 1, le udienze già calendarizzate nei giorni intercorrenti tra il 9 e 22 marzo sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, ad ECCEZIONE (articolo 2, comma 2, lettera g)):
▪ MATERIA CIVILE
- udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- nei procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale);
- nei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza);
- nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
- nei procedimenti di cui all’articolo 283 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello), 351 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria) e 373 (Sospensione dell’esecuzione) del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (in quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile);
- MATERIA PENALE
- udienze di convalida dell’arresto o del fermo;
- udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
- udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive
- su espressa richiesta dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori:
◦ le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
◦ le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
◦ le udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
◦ udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni; - udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di
procedura penale (la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile).
TERMINI
Dal 09 al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti procedimenti civili, penali, tributari e militari OGGETTO DI RINVIO, con esclusione dei procedimento oggetto delle ECCEZIONI SOPRA RICHIAMATE (articolo 2, comma 2, lettera g)).
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Nei procedimenti penali, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5 -bis , e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020 in caso di rinvio successivo a quella data.
Con riferimento al diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.
▪ GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
- Dall’8 sino al 22 marzo: le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Nessuna udienza sarà celebrata;
- dalla misura non sono eccettuate le udienze camerali dedicate all’esame delle domande cautelari. Per queste ultime è previsto che siano decise “su richiesta anche di una sola delle parti”, con decreto monocratico con fissazione della trattazione collegiale a “data immediatamente successiva al 22 marzo 2020”;
- trova applicazione l’art. 54, commi 2 e 3 c.p.a. conseguentemente i termini processuali sono sospesi. La sospensione dei termini non si applica al procedimento cautelare;
▪ MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA
A decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari.
A tal fine, sarà possibile l’adozione delle seguenti misure:
- la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, salvo attività urgenti;
- la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici
- la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
- la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezione in precedenza evidenziate;
- lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- in caso di provvedimenti che precludano la presentazione della domanda giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi;
- dal 09 marzo al 31 maggio 2020, esclusività del deposito telematico degli atti e pagamento del contributo unificato e marca da bollo assolti con sistemi telematici di pagamento;
- ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 09 marzo e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle
persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati; - negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, dal 09 al 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica;
- la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Si applica l’art. 1 del D.L., in quanto compatibile.
Precisazioni
Il superiore contributo è una interpretazione fornita dagli autori in ordine alle previsioni normative commentate; nessun carattere di certezza può pertanto essere loro attribuito.
Chiariamo in ogni caso che:
-NON SI TRATTA di un regime di c.d. “sospensione feriale”;
-NON C’E’ alcuna sospensione generale dei termini;
-NEL DUBBIO procedete a depositare o compiere l’atto in scadenza.
Il Direttivo A.GIU.S.