Art. 131 BIS C.P.: COSA CAMBIA?

IMG_2851Il 19 giugno 2015, presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo, si è tenuto un evento formativo organizzato da AGIUS Associazione Giuristi Siciliani dal titolo, volutamente provocatorio,  “Art. 131 BIS C.P.: COSA CAMBIA?” accreditato presso l’Ordine degli avvocati di Palermo, con l’attribuzione di n. 3 crediti, in materia di diritto processuale penale. Hanno preso parte al predetto evento, moderato dall’avv. Nunzia Giallombardo – Foro di Palermo- (Agius), – in ordine di intervento- il Dott. Lorenzo Jannelli – Giudice dell’ Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo la cui relazione aveva ad oggetto “Gli aspetti processuali del nuovo articolo 131 bis c.p. e ulteriori modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n.28 del 16 marzo 2015”;il Dott. Mario Conte – Giudice Consigliere presso la Corte di Appello di Palermo il cui intervento aveva come obiettivo quello di chiarire “L’applicazione dell’istituto della tenuità del fatto in grado di appello”; gli aspetti più prettamente difensivi del nuovo istituto sono stati invece sviscerati dall’Avv. Dario Vecchio – Foro di Palermo –(Agius) la cui relazione aveva ad oggetto la “Strategia difensiva: spazi applicativi della nuova normativa sulla tenuità del fatto”; a chiudere i lavori è intervenuto l’Avv. Dario Falzone – Foro di Palermo- Cultore della Cattedra di Criminologia presso l’Università Kore di Enna e l’Università degli Studi di Palermo il quale ha esposto e chiarito “Il contributo della criminologia al sistema penale: trasformazioni in atto del sistema sanzionatorio”. L’evento formativo in questione è stato organizzato con il precipuo intento di chiarire e di riflettere sulla portata innovativa o meno dell’istituto in questione. Infatti lo scorso 18 marzo 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, avente ad oggetto disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 1, comma 1 lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Suddetto istituto è entrato in vigore a partire dal 2 aprile 2015, ed ha già dato vita alle prime applicazioni e ai primi dubbi interpretativi. Il nuovo art. 131 bis c.p. introdotto con il suddetto decreto legislativo è rubricato “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”. Il legislatore già nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, aveva previsto che la nuova causa di esclusione della punibilità poteva operare per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Ai fini della determinazione della pena detentiva – è stato precisato che – non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale, chiarendo altresì che non rileva nemmeno il giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 c.p. Quanto ai criteri per l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto – lasciati comunque alla libera interpretazione del giudice adito – l’art. 131-bis c.p. stabilisce che “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma c.p., l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. Diversamente dallo schema di decreto legislativo anzitempo predisposto, l’art. 131-bis c.p. appena introdotto, accogliendo le osservazioni formulate lo scorso 3 febbraio 2015 dalla Commissione Giustizia della Camera, prevede talune condizioni ostative alla applicazione della nuova causa di esclusione della punibilità. Tali condizioni, che rendono inapplicabile il nuovo istituto, sono state introdotte dopo che la pubblicazione dello schema di decreto legislativo, lo scorso mese di dicembre, aveva diffuso un certo allarme sociale per i numerosi reati che sarebbero potuti rientrare entro i margini della tenuità del fatto. 2 A tal fine dunque, l’art. 131-bis c.p., al comma 2 precisa innanzitutto che la nuova causa di non punibilità non può essere fatta valere “quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”. In secondo luogo, la nuova disposizione stabilisce che il comportamento deve considerarsi abituale, e pertanto non può valere l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, quando l’autore del reato è stato dichiarato abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole (anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità), nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate: è il caso, ad esempio, dei reati di atti persecutori (c.d. stalking) e di maltrattamenti in famiglia. Quanto all’applicazione processuale della nuova causa di non punibilità il decreto legislativo n. 28 del 2015 ha modificato gli artt. 411 (altri casi di archiviazione) e 469 (proscioglimento prima del dibattimento) cpp. Diversamente da quanto inizialmente si era auspicato, non vi è stata alcuna modifica dell’art. 129 c.p.p. (obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità): pertanto, il nuovo istituto di cui all’art. 131-bis c.p. non potrà essere dal Giudice dichiarato d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il decreto legislativo in questione introduce anche l’art. 651-bis c.p.p., per cui la sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno. Da ultimo, il decreto legislativo n. 28 del 2015 modifica talune disposizioni in materia di Casellario giudiziale (d.P.R. n. 313 del 2002) in sintesi prevede: che vengano iscritte nel Casellario giudiziale, stante il requisito della non abitualità del comportamento del soggetto, le decisioni che accertano la particolare tenuità del fatto; tali iscrizioni saranno poi eliminate trascorsi dieci anni dalla pronuncia. In ogni caso, i provvedimenti giudiziari che dichiarano la non punibilità per particolare tenuità del fatto, non saranno riportati nei certificati del Casellario generale e penale richiesti dall’interessato. L’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo non ha tardato a sollevare dubbi interpretativi in sede applicativa, dubbi sorti anche a causa della mancata previsione, ad opera del legislatore, di norme transitorie in materia. Tale vacatio legis ha, ovviamente, richiesto il necessario intervento suppletivo della Suprema Corte, chiamata pertanto ha pronunciarsi in merito all’applicazione del 3 suddetto istituto anche a procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto. Sul punto la Terza Sezione Penale della Suprema Corte, con una recente sentenza emessa in data 08.04.2015 depositata il 15.04.2015 n. 15449, ha chiarito che la natura sostanziale dell’istituto di nuova introduzione, induce ad affermare l’applicabilità ai procedimenti in corso della suddetta causa di non punibilità, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 4° c.p. La Corte ha altresì chiarito che è ammissibile – quanto meno fino a quando non entra a regime la nuova disposizione legislativa – nel giudizio di legittimità la proponibilità della questione della particolare tenuità del fatto, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 609 comma 2 c.p.p., ribadendo che trattasi di una questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello per ragioni temporali. Tuttavia trattandosi di giudizio di legittimità ai fini della applicabilità, è necessario verificare la sussistenza – in astratto – delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto e in caso di giudizio positivo, annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito competente, affinché applichi l’istituto sulla base del principio di diritto stabilito dalla Corte ed eventualmente dichiari il fatto non punibile. La tenuità del fatto è un istituto giuridico non nuovo nel panorama processuale penale, ed invero è previsto come particolare forma di improcedibilità dell’azione penale che può già essere dichiarata nel procedimento innanzi al giudice di pace, allorché emerga che il fatto commesso sia scarsamente offensivo, il danno o il pericolo cagionato sia lieve, la condotta tenuta sia del tutto occasionale, che l’ulteriore corso del processo determinerebbe uno sproporzionato pregiudizio alle sue esigenze di lavoro, di studio, familiari etc. Ulteriore presupposto applicativo dell’istituto è costituito dalla carenza di un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento, per valorizzare la funzione conciliativa-punitiva del giudice di pace, che è un organo di mediazione e di composizione di micro-conflitti sociali. Una pronuncia di improcedibilità che non tenesse conto delle esigenze della persona offesa, snaturerebbe la funzione del giudice di pace, senza una reale contropartita sotto il profilo deflattivo dei procedimenti penali. Tale causa di improcedibilità può essere pronunciata dal giudice di pace con decreto, nel corso delle indagini; con sentenza, dopo l’esercizio dell’azione penale. Quanto alla reale portata rivoluzionaria dell’istituto in esame è necessario attendere una concreta ed ampia applicazione dello stesso al fine, in virtù del libero apprezzamento che il legislatore ha voluto lasciare incondizionato al giudice di merito, di valutare i presupposti e le condizioni che da un lato indurranno i giudici ad applicare l’istituto in esame, dall’altro gli imputati a farne richiesta. 4 La scelta del legislatore di lasciare al giudizio incondizionato dei giudici di merito l’applicabilità della causa di non punibilità predetta, è una scelta di politica legislativa non condivisibile e quindi censurabile, considerato che porre tale incondizionata scelta nelle esclusive mani dei giudici di merito potrebbe di fatto snaturare e svuotare l’istituto in esame. In realtà con la citata sentenza la S.C. indica uno schema che dovrebbe stare alla base del ragionamento del giudice di merito, ed in particolare individua degli indici-criteri (così li definisce la relazione parlamentare) ai quali il giudice di merito deve fare riferimento, nel momento in cui gli viene richiesto di applicare la suddetta causa di non punibilità ed in particolare: a) il limite di pena (anni 5 nel massimo da sola o congiunta a pena pecuniaria); b) modalità della condotta; c) esiguità del danno e del pericolo. Questi ultimi due invero sono indicati come indici-requisito che dovranno essere valutati ai sensi dell’art. 133 c.p. come sopra precisato, sussistendo i quali il giudice potrà procedere all’applicazione del suddetto istituto, in quanto sussisterebbe l’indice-criterio della tenuità del danno, che esclude la punibilità.

A cura dell’Avv. Simona Ciancitto