A seguito della conversione in legge del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (“Decreto Fiscale”) muta la disciplina dell’assicurazione obbligatoria infortuni per avvocati, associazioni professionali e società tra professionisti.
Scompare l’obbligo per l’avvocato di assicurarsi per gli infortuni in cui dovesse incorrere nel corso della sua attività professionale, mentre rimane in vigore l’impegno a garantire per il medesimo rischio i collaboratori, i praticanti e i dipendenti per i quali non operi già la tutela INAIL.
Come noto, l’art. 12 della riforma forense del 2012 (L. 31 dicembre 2012, n. 247) aveva introdotto nell’Ordinamento italiano l’obbligo per gli avvocati di assicurarsi per gli infortuni che potessero verificarsi nell’esercizio della propria attività professionale. La garanzia avrebbe dovuto essere operante anche per collaboratori, dipendenti e praticanti, anche per l’attività svolta all’esterno dello studio legale.
Così recitava l’art. 12 “All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare , anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.
L’art. 19 novies del Decreto fiscale come segue dispone: “Al comma 2 dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «a sé e» sono soppresse”.