Interessante novità in tema di deducibilità dei costi di formazione professionale (master, formazione permanente, corsi di formazione specifici o di aggiornamento professionale, iscrizione a convegni o congressi, incluse le spese di viaggio).
Infatti, l’articolo 9 della legge 81/2017 (intitolato “deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente”), sin da questo corrente anno fiscale, ha riformulato in parte l’art. 54 del Testo Unico Imposte sui Redditi (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), rendendo integralmente deducibili le spese per “l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno” entro il plafond massimo deducibile annualmente di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), rispetto al precedente 50% deducibile.
Un’ottima notizia che va nella direzione di incentivare l’aggiornamento professionale degli avvocati e recupera una certa coerenza visti gli obblighi formativi sorti negli ultimi anni.
Doveroso è precisare che, naturalmente, tale deducibilità non è (e non era) prevista per chi aderisce al regime fiscale “forfettario” agevolato (unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP).