Il CNF batte un colpo sulla formazione continua e la pratica legale 2020

Il CNF ha comunicato le novità in tema formazione a seguito dello stravolgimento dell’anno formativo per le note cause sanitarie che ci stanno investendo.

Le novità più rilevanti riguardano il triennio che non terrà conto del 2020 per la sua “formazione” e per quest’anno l’unico requisito rimasto, i crediti da ottenere entro il 31 Dicembre saranno soltanto 5.

Importanti sollecitazioni anche in tema di pratica forense.

Per tutti i dettagli, vi proponiamo la delibera, così come è stata stilata.

Emergenza Coronavirus

Formazione continua e tirocinio

La delibera del Consiglio Nazionale Forense

 

Il Consiglio Nazionale Forense,

  • considerato che l’emergenza COVID 19 impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio nazionale;
  • considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l’obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;
  • in deroga all’art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche

delibera che

  • l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
  • nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
  • i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
  • i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Inoltre

  • considerati i provvedimenti governativi che hanno disposto la sospensione dell’attività giudiziaria e limitato l’attività da svolgersi presso gli studi legali professionali, così come negli uffici legali di enti e amministrazioni pubbliche in cui viene svolto il tirocinio forense;
  • considerati altresì i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado

invita

  • gli iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti;
  • i Consigli dell’Ordine degli Avvocati a sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali e a promuovere attività formative a distanza;
  • le Scuole Forensi a consentire il completamento dei corsi di formazione per l’accesso, ove possibile, adottando le modalità di formazione a distanza

delibera

di presentare al Ministro della Giustizia richiesta di provvedimento che, in deroga al disposto dei cui all’articolo 8 comma 4 del DM 17 marzo 2016 n. 70, consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche qualora il tirocinante non abbia assistito a venti udienze nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.