ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 47/2015 SULLE MISURE CAUTELARI

E’ entrata in vigore l’8 Maggio 2015 la legge n. 47/2015 che ha apportato alcune modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari, rendendo di fatto più arduo il carcere preventivo.

In primo luogo sono stati posti nuovi limiti generali al ricorso allo strumento cautelare, sotto il profilo della valutazione da parte del giudice sulla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.

In particolare sia il pericolo di fuga sia il rischio di reiterazione del reato dovranno essere d’ora in poi oltre che concreti anche “attuali”; altresì tali requisiti non potranno essere desunti “esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede” ma valutati caso per caso dal giudice, anche sulla base della “personalità dell’imputato”.

Altra modifica, degna di nota, riguarda la custodia cautelare in carcere, che avrà carattere “residuale” ovvero potrà essere disposta , secondo quanto statuito al comma 3° dell’art. 275 c.p.p.,  soltanto se altre misure coercitive ( quali per es. gli arresti domiciliari) o interdittive (anche se applicate cumulativamente)  risultino inadeguate. Viene quindi esclusa l’applicazione automatica della custodia cautelare in carcere e nel caso in cui il giudice disponga tale misura cautelare coercitiva, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari.

Un’altra novità di estremo interesse è quella che riguarda le interpolazioni alle lettere c) e c-bis) dell’art. 292 c.p.p., in tema di ordinanza del giudice, rendendo più rigoroso l’obbligo motivazionale. L’ordinanza che dispone la misura cautelare dovrà contenere, infatti, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio: “c) l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c–bis) l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione e l’autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure”.

Il tribunale del riesame infatti ai sensi dell’art. 309 c.p.p. può annullare il provvedimento impugnato se “ la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa “, escludendo in tal modo la possibilità per il giudice stesso di richiamare semplicemente le deduzioni del pm nella richiesta di misura cautelare.

Il legislatore è intervenuto infine con la legge de qua anche in tema di provvedimenti da adottare in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, modificando il comma 1-ter dell’art. 276 c.p.p.

Da adesso infatti, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice disporrà la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, solo nel caso in cui il fatto non sia di lieve entità.

                                                                                                                      Avv. Pierfrancesco Cascio