ULTERIORE MODIFICA ALLA GIUSTIZA OPERATA DAL D.L. 83/2015 IN VIGORE DAL 27.06.2015

Dal 27 giugno 2015 è in vigore il D.L. 83/2015 (pubblicato in G.U. al n. 147 del 27.06.2015), che ha apportato modifiche alla Legge Fallimentare, al codice civile e al codice di procedura civile. Si tratta dell’ennesima riforma della giustizia operata tramite un decreto legge, che auspica a risollevare le sorti finanziarie del Paese, ormai palesemente in crisi. L’obiettivo appare quello di favorire il debitore a risanare la propria posizione di indebitamento, evitando il crack finanziario sia dal punto di vista aziendale che personale.

Per ciò che concerne le modifiche alla Legge Fallimentare, l’Esecutivo è, infatti, intervenuto al fine di rafforzare le disposizioni in materia di erogazione finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo e di favorire il buon esito dei tentativi di ristrutturazione, anche con  la previsione di nuovi tipi di accordi, nonché al fine di garantire la terzietà ed indipendenza degli ausiliari del giudice nelle gestione delle procedure concorsuali.

Pertanto, la disciplina del concordato preventivo si è arricchita di nuove disposizione di carattere innovativo, ovvero:

– All’art. 163 L.F., dopo il terzo comma, sono stati aggiunti ulteriori commi che prevedono la possibilità per i creditori, che rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata, di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo ed il relativo piano.

– E’ stato introdotto l’art. 163-bis L.F., rubricato “Offerte concorrenti”. La norma prevede la possibilità per il commissario, nel caso di offerta per l’acquisizione dell’azienda, o di ramo/i di azienda, o di specifici beni – contemplata nel piano di concordato – non ritenuta corrispondente al migliore interesse dei creditori, di proporre istanza motivata al Tribunale per l’apertura di un procedimento competitivo. Il Tribunale, pertanto, dopo aver sentito il commissario, deciderà sull’istanza, ovvero disporrà d’ufficio l’apertura del procedimento competitivo, tenendo conto della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori, oltre che del valore dell’azienda o del bene.

– All’art. 185 L.F., dopo il secondo comma, sono stati aggiunti ulteriori commi che prevedono l’obbligo in capo al debitore di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato – approvata ed omologata – presentata da uno o più creditori. Il commissario che rilevi il mancato adempimento del debitore dovrà senza indugio riferire al Tribunale, il quale potrà attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari per provvedere in luogo del debitore. Il potere di denunciare al Tribunale i ritardi o le omissioni del debitore spetta, altresì, al soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata ed omologata. Ed ancora, il Tribunale, in caso di società, potrà revocare l’organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario.

Le modifiche riguardanti, invece, la disciplina delle imprese in crisi sono le seguenti:

– E’ stato introdotto l’art. 182-septies L.F., rubricato “Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria”. La norma prevede la possibilità per l’impresa che ha debiti v/banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo di domandare l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis L.F.

In ultimo, le modifiche riguardanti la disciplina del curatore fallimentare sono le seguenti:

– All’art. 28 L.F., dopo il terzo comma, sono stati aggiunti ulteriori commi che prevedono che il curatore, al fine della nomina, debba trovarsi in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaino adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti per la predisposizione del programma di liquidazione ex art. 104-ter L.F., ovvero entro sessanta giorni dall’inventario e comunque non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento. La sentenza dichiarativa di fallimento dovrà motivare specificatamente in merito alla sussistenza dei requisiti predetti, e terrà, altresì, conto delle eventuali indicazioni espresse dai creditori nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento. E’ stato, altresì, previsto l’istituzione di un registro nazionale accessibile al pubblico, presso il Ministero della Giustizia, nel quale confluiranno i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, nonché verranno annotati i provvedimenti di chiusura dei fallimenti e di omologazione dei concordati, oltre che l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse.

– All’art. 104-ter L.F., al primo comma è stato previsto che il programma di liquidazione dovrà comunque essere predisposto non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ed il mancato rispetto del predetto termine, senza giustificato motivo, costituirà causa di revoca del curatore. Al secondo comma è stata aggiunta la lettera f), ovvero che il programma di liquidazione dovrà prevedere anche il termine entro il quale sarà contemplata la liquidazione dell’attivo. Detto termine non potrà, comunque, eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento, salvo il caso in cui il curatore, limitatamente ad alcuni beni dell’attivo, ritenga necessario un termine maggiore di cui ne dovrà motivare le ragioni giustificative.

– All’art. 107 L.F., al primo comma è stato previsto che le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente.

Le superiori disposizioni normative rappresentano le principali modifiche innovative apportate alla Legge Fallimentare, a sostegno delle imprese in crisi.

Riusciranno dette modifiche a realizzare quanto sperato dal Governo?

….”Ai posteri l’ardua sentenza”… come scrisse il buon Alessandro Manzoni!

Avv. Maria Saia