Vademecum esemplificativo – decreto legge 17 marzo 2020 n.18

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

 Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia

 

PREMESSA

Nel presente contributo affronteremo tutte le misure che riguardano i procedimenti giudiziari, salvo poi soffermarci sulle ulteriori previsioni che riguardano gli avvocati compreso il c.d. “reddito di ultima istanza”.

MISURE DI CARATTERE PROCESSUALE E SOSTANZIALE

 Preliminarmente, si noti come siano stati abrogati i co. 1 e 2 del D.L. precedente, i quali avevano creato forte confusione in ordine alla sussistenza di una sospensione dei termini generalizzata o limitata.

Oggi, può affermarsi – salve le eccezioni di cui si dirà – come sia stata decretata la GENERALE SOSPENSIONE DI TUTTI I TERMINI PROCESSUALI nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020.

 

Disposizioni sulle UDIENZE CIVILI E PENALI

Ai sensi dell’art. 83, co. 1, le udienze già calendarizzate nei giorni intercorrenti tra il 9 marzo e 15 aprile sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, salvo le seguenti

ECCEZIONI (art. 83 co. 3):

In materia CIVILE

  • udienze delle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
  • udienze delle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  • udienze dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  • udienze dei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
  • udienze dei procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale);
  • udienze dei procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza);
  • udienze dei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • udienze dei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
  • udienze dei procedimenti di cui all’articolo 283 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello), 351 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria) e 373 (Sospensione dell’esecuzione) del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (in quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile).

 

ECCEZIONI in materia PENALE

  • udienze di convalida dell’arresto o del fermo;
  • udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
  • udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive
  • udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
  • udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale (la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile).

Solo su espressa richiesta dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, verranno trattate:

  • le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
  • le udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione.

Per tutti i procedimenti giudiziari non sospesi, le udienze si svolgeranno mediante collegamenti da remoto, purché non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, con modalità che verranno comunque determinate dai Capi degli Uffici Giudiziari (v. infra).

 ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO IMMOBILI

L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, anche non abitativi, è sospesa fino al 30 giungo 2020.

Non saranno pertanto eseguibili, in concreto, i provvedimenti di convalida di sfratti e licenze.

Disposizioni generali sui TERMINI PROCESSUALI

Ai sensi del co. 2 dell’art. 83, per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (ad ECCEZIONE di quelli sopra richiamati, ossia relativi ai procedimenti non rinviati, ai sensi del co. 3 dell’art. 83).

Sono pertanto sospesi:

  • i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari;
  • i termini per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
  • i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
  • i termini per le impugnazioni;
  • in genere, tutti i termini procedurali.

 

Ove il decorso del termine, in ambito sia civile che penale, abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Nel procedimento tributario

sono altresì sospesi, per il medesimo periodo:

  • i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
  • e il termine per il procedimento di reclamo-mediazione ex 17-bis, co. 2 D. Lgs. 546/1992.

Nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie

per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, sono inoltre sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività:

  • nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  • nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
  • nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti (art. 83, co. 20).

 

Disposizioni specifiche sui TERMINI IN MATERIA PENALE

 

Nei procedimenti penali, in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del co. 2 dell’art. 83, sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale (co. 4, art. 83).

Inoltre, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma  9, 311, commi 5 e 5 -bis , e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020 in caso di rinvio successivo a quella data (ossia nel caso in cui il procedimento venga ulteriormente rinviato ex art. 83 co. 7 lett.G).

 

Disposizioni sulla GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

  • Fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi: trova applicazione la disciplina della sospensione feriale ex articolo 54, commi 2 e 3 c.p.a.;
  • le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva;
  • procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a.. La relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020;
  • dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note;
  • nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 56, comma 4, c.p.a., a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020;
  • i decreti monocratici sono appellabili innanzi al Consiglio di Stato, che, se ritiene la domanda ammissibile e fondata, provvede, omessa ogni formalità, con decreto (che in ogni caso cessa di produrre effetti con la perdita di efficacia del decreto appellato); in caso contrario, è la segreteria a comunicare il mancato accoglimento;
  • dal 15 aprile 2020 al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

 

N.B. ai sensi dell’art. 103 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso

tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

 

Disposizioni sulla GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Ai sensi dell’ultimo periodo del 2 comma dell’art 83, sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546; sono, altresì, sospese le udienze dei procedimenti tributari, sia pubbliche sia camerali, nonché i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti pendenti e, ove il decorso dei termini abbia inizio durante il suddetto periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo.

La suddetta sospensione non opera per i procedimenti cautelari e quelli la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, a insindacabile scelta dal capo dell’ufficio giudiziario.
Si segnalano anche le disposizioni di cui agli artt. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) e 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione).

Si segnala, inoltre, che dalle modifiche apportate alle funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT),  dal 17 marzo 2020, sarà possibile consultare il fascicolo telematico processuale anche per le parti costituite in modalità cartacea (previa registrazione al PTT)

 

 

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Ulteriori previsioni, chiarimenti, disposizioni che riguardano la giustizia.

I

COSA AVVIENE PER I PROCEDIMENTI NON SOSPESI, NEL PERIODO 9 MARZO-15 APRILE?

I capi degli Uffici giudiziari potranno adottare alcune misure (che sono le stesse, vedremo, che troveranno applicazione generalizzata dopo il 16 aprile):

-limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari, salvo che per attività urgenti;

-limitazione degli orari di apertura degli uffici e chiusura al pubblico (diverso dagli avvocati);

-regolamentare l’accesso ai servizi tramite prenotazione, ad orari scaglionati e fissi, ed adottare ulteriori misure per evitare assembramenti;

-adottare misure per la fissazione e la trattazione delle udienze;

-celebrazione a porte chiuse, ex art. 472 co. 3 c.p.p., delle udienze penali;

-celebrazione a porte chiuse, ex art. 128 c.p.c., delle udienze civili pubbliche;

previsione dello svolgimento delle udienze civili con sistemi di collegamento da remoto (su questo aspetto, vedi infra);

-svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusione, e adozione del provvedimento fuori udienza da parte del giudice.

 

II

COSA AVVERRA’ DAL 16 APRILE?

Verranno adottate tutte le misure opportune per evitare assembramenti, sostanzialmente identiche a quelle che ai sensi del precedente co. 5 possono essere adotatte anche nel periodo precedente, con alcune integrazioni:

-limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari, salvo che per attività urgenti;

-limitazione degli orari di apertura degli uffici e chiusura al pubblico (diverso dagli avvocati);

-regolamentare l’accesso ai servizi tramite prenotazione, ad orari scaglionati e fissi, ed adottare ulteriori misure per evitare assembramenti;

-adottare misure per la fissazione e la trattazione delle udienze;

-celebrazione a porte chiuse, ex art. 472 co. 3 c.p.p., delle udienze penali;

-celebrazione a porte chiuse, ex art. 128 c.p.c., delle udienze civili pubbliche;

previsione dello svolgimento delle udienze civili con sistemi di collegamento da remoto (su questo aspetto, vedi infra);

-svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusione, e adozione del provvedimento fuori udienza da parte del giudice;

prevedere il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, fatte salve le eccezioni di cui al co. 3 (e cioè, i procedimenti che comunque non sono soggetti a rinvio né a sospensione dei termini).

 

III

UDIENZE DA REMOTO

Le udienze potranno essere svolte, previa regolamentazione da parte del DGSIA, con modalità “da remoto”, ossia che consentano la partecipazione a distanza di giudice e parti.

Nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020 ciò avverrà per i soli procedimenti non soggetti a rinvio e sospensione.

Dal 16 aprile 2020, invece, tale modalità di trattazione dei procedimenti (salvi eventuali ulteriori rinvii delle cause a data successiva al 31 maggio) troverà applicazione più diffusa, con alcuni punti fermi:

-il Giudice dovrà comunicare giorno, ora e modalità di collegamento;

-verranno adottate modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

IV

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

Il co. 8 dell’art. 83 prevede che “Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.

Il riferimento è innanzitutto al periodo 9 marzo-15 aprile, per il quale non sono necessari particolari chiarimenti.

Attenzione invece va prestata al riferimento ai provvedimenti “di cui ai commi 5 e 6”: i provvedimenti di cui al co. 6 sono infatti relativi al periodo 16 aprile-31 maggio 2020, e quindi non sono ancora definiti in tutti i loro aspetti essendo in divenire.

Il consiglio è pertanto quello di prestare la massima attenzione, per evitare decadenze e prescrizioni insanabili.

 

V

EQUA RIPARAZIONE

Con riferimento al diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 30 giugno 2020.

 

VI

DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico e’ obbligatorio procedere mediante il deposito telematico di ogni atto.

 

VII

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con la modalità telematica, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica AGID.

 

VIII

PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE DA PARTE DEI DETENUTI

Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3 (udienze a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene) del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

 

IX

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI IN MATERIA PENALE

Sono introdotte, altresì, delle deroghe al sistema delle notificazioni e comunicazioni previsto dal codice di procedura penale: i rinvii d’ufficio delle udienze adottati in ragione dell’emergenza coronavirus saranno comunicati telematicamente a mezzo pec, prevedendo specificamente la notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private.

Nel caso di difensore di ufficio continuerà a trovare applicazione il sistema codicistico.

 

X

COLLOQUI A DISTANZA CON DETENUTI

Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica.

 

XI

DISPOSIZIONI IN TEMA DI SORVEGLIANZA

La magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Si segnala inoltre l’art. 123, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare, il quale recita:

  1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
  2. a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e

successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;

  1. b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
  2. c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;
  3. d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
  4. e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;
  5. f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
  6. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
  7. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
  8. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

 

Nonché l’art. 124, “Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà”, a mente del quale:

  1. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all’art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020.

XII

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCEDIMENTI PENDENTI PRESSO CORTI D’ASSISE E CORTI D’ASSISE DI APPELLO

Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

XIII

RINNOVO CONSIGLI GIUDIZIARI E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PRESSO LA S.C.

Per l’anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

 

XIV

DISPOSIZIONI SU NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE

Dal 09 marzo al 15 aprile 2020, sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

XV

SOSPENSIONI DI ATTIVITA’ NON URGENTI

Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (ART. 67 co. 3 D.L.).

XVI

Si segnala, infine, l’art. 34 del D.L., a mente del qualein considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”.

 

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MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEGLI AVVOCATI

 

IL DECRETO HA PREVISTO EROGAZIONI IN FAVORE DEGLI AVVOCATI?

 

Partiamo dalla misura più discussa, il c.d. REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Art. 44: 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

  1. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

 

La misura pone un doppio limite: da un lato, entro 30 giorni dovranno essere adottati i decreti ministeriali, dall’altro la misura non pare generalizzata.

Dovrà infatti essere prevista la quota da destinare agli iscritti alle Casse previdenziali private (tra cui gli Avvocati) senza la previsione di criteri ad oggi comprensibili.

Sembra inoltre davvero poco congrua la somma disponibile, certamente non in grado di coprire i numeri degli Avvocati: si pensi al fatto che, esemplificativamente, per erogare 500,00 euro a tutti gli Avvocati (oltre 240.000 iscritti) servirebbero almeno 120 milioni di euro.

La misura stanzia invece 300 milioni per tutti gli autonomi e i professionisti, somma con ogno evidenza insufficiente.

 

Ulteriori misure

All’art. 23 si prevede testualmente: co.8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

  1. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

La misura non sembra riguardare gli Avoocati, i quali non beneficiano delle misure “presupposto”, ossia di quelle di cui ai co. 1, 3 e 5.

 

DISPOSIZIONI SU MUTUI E FINANZIAMENTI

Meritano attenzione, invece, le previsioni di cui agli articoli 49 lett. K, sui finanziamenti garantiti in favore di professionisti; di cui all’art. 54, c.d. fondo Gasparrini, sulla sospensione del pagamento delle rate di mutui.

Queste misure, allo stato, potrebbero consentire ai colleghi che ne hanno i requisiti di postergare gli oneri finanziari per i mutui, specie in un momento di assoluta incertezza e crisi economica quale quello attuale.

 

Precisazioni.

Il superiore contributo è una interpretazione fornita dagli autori in ordine alle previsioni normative commentate; nessun carattere di certezza può pertanto essere loro attribuito.

Il Direttivo A.GIU.S.

 

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